Fatturazione elettronica verso la PA: tutti i soggetti obbligati a partire dal 31 marzo 2015

[FONTE: quotidianogiuridico.it] Il 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore semplificazione e razionalizzazione del ciclo di approvvigionamento attraverso la trasparenza ed il monitoraggio della spesa pubblica. Tra soggetti interessati anche gli avvocati che siano chiamati ad emettere una fattura in favore della pubblica amministrazione (Ministeri ed enti rientranti negli apparati ministeriali) per prestazioni d’opera professionale, come quelle erogate in regime di patrocinio a spese dello Stato.

In tutta l’Europa si è intrapreso un percorso che punta alla  dematerializzazione del flusso di comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dai certificati ai documenti fiscali. Tale disciplina di digitalizzazione ha lo scopo di favorire una maggiore semplificazione e razionalizzazione del ciclo di approvvigionamento attraverso la trasparenza ed il monitoraggio della spesa pubblica.

Anche in Italia, il percorso iniziato nel giungo 2014, si avvia ad una nuova tappa, in quanto il 31 marzo 2015 (d.l. n.66/2014, conv. in l. n.89/2014) entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il primo problema che si pone è chi sono i soggetti “coinvolti” nel processo di dematerializzazione del “nuovo” flusso di comunicazione. E ciò in quanto i soggetti interessati alla “fatturazione elettronica” nei confronti della pubblica amministrazione e di cui alla l. n.244/2007, non sono soltanto i liberi professionisti, ma anche altri operatori economici.

Infatti, gli utenti “coinvolti” ed interessati sono:

a) le pubbliche amministrazioni

La Pubblica Amministrazione deve indicare al proprio fornitore un codice univoco, composto da lettere e numeri, che deve essere riportato nella fattura elettronica insieme ad altri dati rilevanti ai fini fiscali (es., partita iva, indirizzo, data del documento).

La fattura, una volta firmata digitalmente dal soggetto emittente, deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI), che ha il ruolo di “snodo” fra i soggetti interessati, verificare che il documento ricevuto sia conforme alla normativa e che i dati inseriti siano completi. Effettuati i controlli, lo SdI invia la fattura all’Amministrazione destinataria, che dopo le necessarie verifiche la accetta e procede al pagamento, oppure la rifiuta.

Il regolamento di cui all’articolo 1 del decreto 3.4.2013 n. 55, quanto all’ambito di applicazione della fattura elettronica nei confronti della P.A., dopo avere premesso (comma1) che il regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il sistema di interscambio (SdI), ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 214 della l. 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni, al comma 2 statuisce che «Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 208 dell’art.1 della l.24.12.2007 n.244 …».,

Al fine di individuare le amministrazioni pubbliche interessate alla “fatturazione elettronica”, il comma 209 dell’art.1 della l. n.244 del 2007, rinvia all’art. 1, comma 2, della legge 31.12.2009 n.196, sicché per amministrazioni pubbliche devono intendersi gli enti ed i soggetti anche autonomi indicati ai fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato ISTAT e, comunque, individuati dal predetto elenco ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno.

 L’obbligo è relativo, quindi, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l.31.12.2009, n. 196.

In pratica, le Pubbliche Amministrazioni interessate alla fatturazione elettronica sono tutti gli enti e i soggetti inclusi dall’Istat nell’elenco di cui all’art.1, comma 2, della legge n.196/2009 aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno; le Autorità indipendenti, le amministrazioni autonome, e, comunque, le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001 n.165.

b) gli intermediari (banche, poste,altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, professionisti, imprese ICT), ovvero i soggetti ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Nell’intermediazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve per conto dell’operatore economico e dell’Amministrazione pubblica la fattura elettronica.

Infatti, in base all’art.5 , comma 1, del dm n. 55/2013 gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti della P.A.

 Gli operatori economici e cioè i fornitori di beni e servizi verso la Pubblica Amministrazione ( e quindi anche i liberi professionisti) possono:

adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche

  oppure

rivolgersi ad intermediari, e cioè a soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge.

c) gli operatori economici ovvero i fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni,tenuti alla compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

Tra i fornitori di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione rientra l’avvocato ma anchetutti gli esercenti le libere professioni (circolare Ministero della Giustizia 5.5.2014), atteso che in base al comma 209 dell’art.1 della l.n.244/2007 (che ha introdotto l’obbligo dell’emissione e della trasmissione delle fatture in forma elettronica), qualunque soggetto economico titolare di partita iva entri in rapporto con la pubblica amministrazione, è obbligato ad emettere la fattura elettronica.

Conseguentemente, poiché la qualità di libero professionista titolare di partita iva costituisce presupposto soggettivo dell’iva e le sue prestazioni rientrano tra i presupposti oggettivi, il libero professionista (e quindi anche l’avvocato) che sia chiamato ad emettere una fattura in favore della pubblica amministrazione (Ministeri ed enti rientranti negli apparati ministeriali) per prestazioni d’opera professionale, come quelle erogate in regime di patrocinio a spese dello Stato, è obbligato ad emettere la fattura in forma elettronica.

  Da quanto innanzi riferito consegue che, poiché la qualità di avvocato titolare di partita ivacostituisce presupposto soggettivo dell’iva e le sue prestazioni rientrano tra i presupposti oggettivi, l’avvocato che sia chiamato ad emettere una fattura in favore della Pubblica amministrazione per prestazione d’opera professionale, come quelle rogate in regime di patrocinio a spese dello Stato, è obbligato ad emettere la fattura in forma elettronica.

  I fornitori delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i liberi professionisti, sono quindi obbligati ad emettere, trasmettere e conservare le fatture verso le pubbliche amministrazioni interessate, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge.

In conclusione gli avvocati dal 31 marzo 2015 dovranno emettere e trasmettere in formato elettronico le fatture nei confronti della Pubblica amministrazione.

[FONTE: quotidianogiuridico.it]

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